giovedì 22 marzo 2012

Articolo 18: annosa questione, tra svolta e paure

Crisi.
Crisi è una delle parole che maggiormente ci assillano, che più ascoltiamo al telegiornale, ai talk show, a lavoro, dal vicino di casa, dalla mamma e dall'amico.
Crisi è una noiosa parolina che può provocarci notti insonni, che può angosciarci, che può essere alibi per qualcuno, che può essere motivo di fortuna, in alcuni casi.
Crisi. E' questo che ha spinto ad un urgente e per qualcuno sconvolgente tentativo di riforma del mercato del lavoro: tentativo che non rimarrà tale ma che dovrà diventare una riforma.
Ecco che anche il tabù dell'articolo 18 viene toccato. Non è più un tabù. Si tocca.
In che modo?
Licenziamenti discriminatori
Com'era prima
Il licenziamento del lavoratore è nullo e prevede il reintegro nel caso in cui venga effettuato per motivi di razza, sesso, partecipazione ed aderenza sindacale, motivi religiosi e tutto quanto sia aderente ad una particolare condizione umana o sociale.

Nuova proposta
Sostanzialmente invariata. Il licenziamento discriminatorio continua ad essere illegittimo con la differenza che la tutela viene estesa anche ai lavoratori di aziende sotto ai 15 dipendenti, mentre prima non era applicabile

Licenziamenti disciplinari
Com'era prima
Il licenziamento può avvenire soltanto una volta che il giudice accerti che i motivi disciplinari sono di una certa entità o sono riconducibili ad illeciti penali.

Nuova proposta
Qualora il motivo sia inesistente ed il fatto non sia stato commesso è previsto il reintegro. Nei rimanenti casi è previsto un indennizzo da 15 a 27 mensilità nei casi in cui le motivazioni addotte dal datore di lavoro siano inesistenti o, a vari livelli, discutibili e sotto certi livelli di gravità.

Licenziamenti per motivi economici
Com'era prima

Con giustificato motivo, legato a motivazioni tecnico produttivi accertabili, è previsto il licenziamento fino a 4 unità. Oltre le quattro unità il licenziamento di tipo "collettivo" è determinato da motivi legati a riduzione o modifica dell'attività aziendale. Il licenziamento per questo motivo prevede l'immediato reintegro qualora il giudice accerti l'assenza di cause economiche.

Nuova proposta
Qualora il giudice accerti la mancanza di una giusta causa oggettiva, come ad esempio il cambiamento di un determinato processo produttivo che determini un radicale cambiamento dell'utilizzo del personale, è previsto un indennizzo economico da 15 a 27 mensilità.

La giurisprudenza prevede una grandissima casistica, di solito a favore del lavoratore più o meno ingiustamente licenziato. In tal senso la modifica potrebbe facilitare il riconoscimento delle ragioni economiche da un lato ed allo stesso tempo eliminare per l'impresa il timore dell' "illicenziabilità" determinata dal contratto a tempo indeterminato. Ma questo timore, in fondo, ha estremizzato la dualità del mercato attuale, dualità determinata da una riforma "monca", che nel tentativo di sbloccareare e modernizzare il mercato ed adattarsi alla dinamicità del resto d'Europa, aveva dimenticato il welfare da un lato e lasciato vecchi privilegi dall'altro.

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